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Estratto del Regolamento del Personale non docente

Estratto del Regolamento del Personale non docente riguardante i provvedimenti disciplinari

Art. 37 Provvedimenti disciplinari

  1. L’inosservanza, da parte del dipendente, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può dare luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:

    a) richiamo verbale;
    b) ammonizione scritta;
    c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione base;
    d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
    e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 38 del presente Regolamento.
  2. A titolo esemplificativo incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il dipendente che:

    a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento, o trasgredisca le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1 e 2;
    b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
    c) non osservi le disposizioni di servizio;
    d) compia atti di lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
    e) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
    f) svolga, durante le assenze per malattia o infortunio, attività che ritardino il recupero psicofisico;
    g) per disattenzione o negligenza deteriori gli strumenti di lavoro o i materiali affidatigli;
    h) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d’ufficio;
    i) esegua nei locali della Pontificia Università della Santa Croce lavori per conto proprio senza utilizzo di materiali e attrezzature della Pontificia Università della Santa Croce;
    j) attenda, ad ogni modo, durante l’orario di lavoro ad occupazioni estranee ai propri compiti;
    k) trasgredisca in altro modo l’osservanza del presente Regolamento o commetta qualsiasi mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza o al decoro della Pontificia Università della Santa Croce;
    l) utilizzi per scopi personali, reiteratamente e al di fuori della normale tollerabilità gli strumenti telefonici ed informatici, a prescindere dall’entità del danno economico che possa derivarne.
  3. L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
     


Art. 38 Licenziamento per mancanze

  1. Al licenziamento per mancanze si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36 del presente Regolamento.

A) Licenziamento con preavviso

  1. Incorre in tale provvedimento il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nelle disposizioni relative alle sanzioni conservative, non siano di gravità tale da rendere applicabile il licenziamento senza preavviso.
  2. A titolo esemplificativo incorre nel licenziamento con preavviso il dipendente che:

a) compia atti di insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) danneggi colposamente gli strumenti di lavoro e/o i materiali affidatigli, con danni gravi;
c) esegua nei locali della Pontificia Università della Santa Croce, senza autorizzazione preventiva, lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi con impiego di materiali e/o attrezzature della Pontificia Università stessa;
d) abbandoni il posto di lavoro nel caso gli siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dal licenziamento senza preavviso;
e) compia assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività, alle domeniche o alle ferie;
f) sia condannato a una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del dipendente;
g) sia recidivo, genericamente e specificamente, nelle mancanze disciplinate nell’art. 37 del presente Regolamento, quando ciò avvenga entro 2 anni dalla comminazione di due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo articolo del presente Regolamento.

B) Licenziamento senza preavviso

  1. Incorre in tale provvedimento il dipendente che provochi alla Pontificia Università della Santa Croce grave danno morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
  2. A titolo esemplificativo incorre nel licenziamento senza preavviso il dipendente che:

    a) compia atti e/o comportamenti in violazione e, comunque, contrastanti con i principi e valori sui quali si fonda e caratterizza la Pontificia Università della Santa Croce;
    b) compia atti di grave insubordinazione nei confronti dei superiori;
    c) commetta gravi negligenze nell’adempimento dei propri doveri;
    d) compia un furto ai danni della Pontificia Università della Santa Croce o nella Pontificia Università della Santa Croce;
    e) danneggi intenzionalmente il materiale e/o le attrezzature della Pontificia Università della Santa Croce;
    f) abbandoni il posto di lavoro nel caso in cui ne possa derivare da ciò pregiudizio all’incolumità delle persone e alla sicurezza dei locali o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
    g) esegua nei locali della Pontificia Università della Santa Croce, senza autorizzazione preventiva, lavori di non lieve entità per conto proprio o di terzi con impiego di materiali e/o attrezzature della Pontificia Università stessa;
    h) sia responsabile di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto.

     

Art. 39 Sospensione cautelare non disciplinare

In caso di comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo precedente, lettera B che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, la Pontificia Università della Santa Croce potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del dipendente con effetto immediato e per un periodo massimo di 10 giorni, ferma restando la corresponsione della retribuzione in atto.

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